Condanna al risarcimento per ingiuria su Facebook

Tribunale di Monza
Sezione IV Civile
Sentenza del 2 marzo 2010, n. 770

 

TRIBUNALE DI MONZA

SEZIONE IV CIVILE

Il Tribunale di Monza, Sezione Quarta Civile, in persona del magistrato dott. PIERO CALABRO’ in funzione di Giudice Unico

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al RG n. 4456/09, promossa con atto di citazione notificato in data 12.3.2009

da

F. B., rappresentata e difesa dagli avvocati M. Co. e R. Ma., presso lo studio dei quali in Meda largo Eu. (…) ha eletto domicilio.

PARTE ATTRICE

contro

T. P., rappresentato e difeso dagli avvocati S. Pa., G. Vi. e C. De., presso lo studio della quale in Monza via Ma. (…) ha eletto domicilio.

PARTE CONVENUTA

Oggetto della causa: risarcimento danni da fatto illecito

All’udienza del 22.12.2009 i procuratori delle parti precisavano le

CONCLUSIONI

come da n. 3 fogli vistati dal G.U. ed allegati al processo verbale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 12.3.2009 F. B. conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, T. P. per sentirlo condannare all’integrale risarcimento “del danno morale soggettivo o, comunque, del danno non patrimoniale” sofferti in conseguenza della subita lesione “alla reputazione, all’onore e al decoro” cagionatale in data 1.10.2008 dal convenuto mediante l’invio di un messaggio per il tramite del social network “Facebook”.

Deduceva F. B.:

– che, conosciuto T. P. su “Facebook”, ebbe ad intraprendere con il medesimo una relazione sentimentale;

– che, anche al termine di tale relazione, continuò a comunicare ed interagire con il convenuto e con i numerosi comuni “amici” del sito;

– che, portatrice di una patologia (una forma di strabismo definita “esotropia congenita”) ben nota a T. P., si vide inviare da quest’ultimo tramite “Facebook” in data 1.10.2008 il seguente messaggio: “Senti brutta troia strabica che nn sei altro … T consiglio di smetterla. Nn voglio fare il cattivo sputtanandoti nella tua sfera sociale dove le persone t stimano (facebook, myspaces, ecc.). Purtroppo nn siamo Tommy Vee o Filippo Nardi … quindi nn appetibili sessualmente per te. T consiglio di caricare le foto ove la frangia nn t nasconde il litigio continuo dei tuoi occhi e nello stesso tempo il numero di un bravo psichiatra che può prescriverti al più presto possibile, pastigle rettali da cavallo con funzione antidepressiva (se t piaceva il dito nn mi immagino il farmaco). Con queste affermazioni, vere, chiedo di eclissarti e di smetterla di ossessionarmi come il tuo grande idolo e modello comportamentale … Mentos! Ah … Tutti i miei orgasmi erano finti …=) ihoho”;

– che tale messaggio, oltre ad infierire sul predetto difetto visivo (per il quale era solita nascondere l’occhio sinistro con la capigliatura), aveva in modo grave leso la propria reputazione, il proprio onore e il proprio decoro;

– che il conseguente pregiudizio morale o, comunque, non patrimoniale era suscettibile di essere liquidato nella misura di Euro 26.000,00 ovvero in quella ritenuta di giustizia.

T. P., costituitosi in giudizio, contestava l’avversa domanda e ne chiedeva la reiezione.

Eccepiva, in particolare, l’assenza di prova della riconducibilità a sé, quale autore, del messaggio de quo e la sua riferibilità all’attrice quale destinataria (non apparendo il suo nome sulla pubblicazione chat prodotta in atti).

Invocava, in via subordinata, l’esimente di cui all’art. 599 comma II° c.p. e la ulteriore norma di cui all’art. 1227 c.c., avendo reagito al comportamento persecutorio tenuto da F. B. a seguito dell’interruzione del rapporto sentimentale, decisa dallo stesso convenuto.

Compiutamente trattato il processo e precisate le conclusioni, la causa era trattenuta per la decisione dal Tribunale in composizione monocratica ai sensi dell’art. 50-ter c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente controversia, di indubbia peculiarità, trae le proprie origini dal rapporto instaurato tra le odierne parti per il tramite del sito web denominato “Facebook”.

Trattasi, come è ormai notorio, di un c.d. social network ad accesso gratuito fondato nel 2004 da uno studente dell’Università di Harvard al quale, a far tempo dal settembre 2006, può partecipare chiunque abbia compiuto dodici anni di età: peraltro, se scopo iniziale di “Facebook” era il mantenimento dei contatti tra studenti di università e scuole superiori di tutto il mondo, in soli pochi anni ha assunto i connotati di una vera e proprie rete sociale destinata a coinvolgere, in modo trasversale, un numero indeterminato di utenti o di navigatori Internet.

Questi ultimi partecipano creando “profili” contenenti fotografie e liste di interessi personali, scambiando messaggi (privati o pubblici) e aderendo ad un gruppo di c.d. “amici”: quest’ultimo aspetto è rilevante, anche ai fini della presente decisione, in quanto la visione dei dati dettagliati del profilo di ogni singolo utente è di solito ristretta agli “amici” dallo stesso accettati.

“Facebook”, come detto, include alcuni servizi tra i quali la possibilità per gli utenti di ricevere ed inviare messaggi e di scrivere sulla bacheca di altri utenti e consente di impostare l’accesso ai vari contenuti del proprio profilo attraverso una serie di “livelli” via via più ristretti e/o restrittivi (dal livello “Tutti” a quello intermedio “Amici di amici” ai soli “Amici”) per di più in modo selettivo quanto ai contenuti o alle stesse “categorie” di informazioni inserite nel profilo medesimo.

Quindi, agendo opportunamente sul livello e sulle impostazioni del proprio profilo, è possibile limitare l’accesso e la diffusione dei propri contenuti, sia dal punto di vista soggettivo che da quello oggettivo.

E’ peraltro nota agli utenti di “Facebook” l’eventualità che altri possano in qualche modo individuare e riconoscere le tracce e le informazioni lasciate in un determinato momento sul sito, anche a prescindere dal loro consenso: trattasi dell’attività di c.d. “tagging” (tradotta in lingua italiana con l’uso del neologismo “taggare”) che consente, ad esempio, di copiare messaggi e foto pubblicati in bacheca e nel profilo altrui oppure email e conversazioni in chat, che di fatto sottrae questo materiale dalla disponibilità dell’autore e sopravvive alla stessa sua eventuale cancellazione dal social network.

I gestori del sito (statunitensi, secondo la Polizia Postale), pur reputandosi proprietari dei contenuti pubblicati, declinano ogni responsabilità civile e/o penale ad essi relativa (come dimostra, eloquentemente, una recentissima e dibattuta controversia giudiziaria riguardante il motore di ricerca “Google”).

In definitiva, coloro che decidono di diventare utenti di “Facebook” sono ben consci non solo delle grandi possibilità relazionali offerte dal sito, ma anche delle potenziali esondazioni dei contenuti che vi inseriscono: rischio in una certa misura indubbiamente accettato e consapevolmente vissuto.

Il caso di specie è emblematico in tal senso.

Due giovani si conoscono e socializzano tramite “Facebook” e tra loro ha inizio una relazione da entrambi definita sentimentale, con sviluppi non lineari ed irreprensibili, descritti dal convenuto in modo minuzioso, pur se irrilevanti ai fini della presente decisione.

In tale contesto si inserisce l’invio da parte di T. P. di un messaggio a mezzo “Facebook” a F. B., datato 1.10.2008 e del seguente eloquentissimo tenore: “Senti brutta troia strabica che nn sei altro … T consiglio di smetterla. Nn voglio fare il cattivo sputtanandoti nella tua sfera sociale dove le persone t stimano (facebook, myspace, ecc.). Purtroppo nn siamo Tommy Vee o Filippo Nardi … quindi nn appetibili sessualmente per te. T consiglio di caricare le foto ove la frangia nn t nasconde il litigio continuo dei tuoi occhi e nello stesso tempo il numero di un bravo psichiatra che può prescriverti al più presto possibile, pastigle rettali da cavallo con funzione antidepressiva (se t piaceva il dito nn mi immagino il farmaco). Con queste affermazioni, vere, chiedo di eclissarti e di smetterla di ossessionarmi come il tuo grande idolo e modello comportamentale … Mentos! Ah … Tutti i miei orgasmi erano finti …=) ihoho”.

Trattasi, in tutta evidenza, di un messaggio denotante la conoscenza non solo della imperfezione fisica sofferta da F. B., ma anche e soprattutto di alcune sue presunte preferenze maschili e abitudini sessuali.

Per di più, il messaggio presuppone precedenti conversazioni non gradite al mittente (“T consiglio di smetterla”) e che trovano riscontro nelle difese del convenuto, laddove ha lamentato il preteso comportamento persecutorio di parte attrice e la propria conseguente giustificata reazione.

Difese che, ad onor del vero, si appalesano ictu oculi come contraddittorie nel momento in cui alla contestazione della provenienza del messaggio è poi soggiunta la non riferibilità a F. B. del suo contenuto.

Immeritevoli di accoglienza appaiono, comunque, le generiche eccezioni svolte dal convenuto in relazione alla effettiva provenienza del messaggio de quo, posto che è ampiamente documentata dall’attrice la partecipazione di T. P. alla discussione in chat messaggistica sul profilo di un comune “amico Facebook” (tale G. F.) a commento di una foto che li ritrae assieme, l’inserimento di F. B. in tale conversazione web e la replica finale suggellata dal messaggio del quale oggi si discute (doc. 2).

Maggiormente dimostrativo della provenienza dal convenuto del messaggio in esame è l’ulteriore scambio di messaggi avvenuto tra le parti in ora tarda (ore 22,37 attrice – ore 1,03 convenuto: doc.3), dal quale si evince anche la volontà di T. P. di rivendicare nuovamente il contenuto di quanto in precedenza scritto (“Se fosse stato per me il commento l’avrei lasciato, ma il mio amico l’ha voluto cancellare …”) e di voler sin da allora individuare una possibile scappatoia nella pretesa non riferibilità all’attrice delle gravi espressioni adottate (“Non vedo il tuo nome scritto nel commento pubblico della mia foto con i miei amici”).

Quest’ultima affermazione del convenuto è, di contro, dimostrativa del carattere pubblico delle offese arrecate: offese certamente riconducibili in modo immediato e diretto a F. B., non solo per la riferita forzata condivisione con i comuni “amici Facebook” delle abitudini di vita dell’attrice e dei suoi asseriti comportamenti vessatori (v. pag. 4 comparsa di risposta), ma anche più semplicemente per la evidente circostanza che il messaggio ingiurioso è immediatamente successivo a quello inviato dalla stessa F. B. a commento della foto pubblicata dal comune “amico Facebook” G. F. (il quale, poi, a detta dello stesso convenuto ebbe a “cancellare” il messaggio de quo).

La nota impossibilità di registrazione nel social network a nome di un utente già registrato (confermata anche in via documentale dall’attrice: docc. 4-5-6) e l’assenza di formali denunzie del convenuto concernenti eventuali e non dimostrati “furti d’identità” (anzi escludibili, alla luce dell’utilizzazione del medesimo recapito email, in altre occasioni pubblicato: doc. 7) consentono di affermare la provenienza del messaggio da T. P.

Se a ciò si aggiungono le ulteriori considerazioni già ampiamente svolte in relazione alle note caratteristiche di “Facebook”, ai suoi altrettanto notori e conosciuti limiti ed alla consapevole accettazione dei conseguenti rischi di una sua non corretta utilizzazione, non possono sussistere ragionevoli dubbi sulla affermazione di civile responsabilità del convenuto quanto agli effetti ed ai pregiudizi arrecati dal messaggio del giorno 1.10.2008 e dalla reale (e (ancor potenziale) sua diffusione.

Dunque, T. P. dev’essere condannato al risarcimento dei danni arrecati per tale via a F. B., dovendosi al riguardo escludere le invocate scriminanti o diminuenti di cui all’art. 599 c. II° c.p. ed all’art. 1227 c.c., certamente apparse incongrue anche in ossequio alla stessa prospettazione dei fatti offerta dalla difesa del convenuto.

Relativamente al quantum debeatur, ribadito che parte attrice ha limitato le proprie richieste al risarcimento “del danno morale soggettivo o, comunque, del danno non patrimoniale” sofferto quale diretta conseguenza della subita lesione “alla reputazione, all’onore e al decoro” cagionatale dal convenuto mediante l’invio del messaggio oggetto di causa, appare utile brevemente in diritto premettere come, recentemente, la Suprema Corte abbia riaffermato l’autonomia del danno morale rispetto alla più ampia categoria del danno non patrimoniale (Cass. 12.12.2008 n. 29191), in apparente contrasto con le note decisioni adottate dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. 11.11.2008 numeri 26972 e 26975), che hanno negato valenza autonoma al danno morale, relegandolo al rango di sottocategoria del danno non patrimoniale.

Peraltro, per quel che qui rileva, le Sezioni Unite avevano affermato “che, nell’ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula danno morale non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive – tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali – un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata: sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento”.

Nel caso di specie, avendo parte attrice invocato la liquidazione “del danno morale soggettivo o, comunque, del danno non patrimoniale” per tale via e in modo esclusivo individuato, le anzidette problematiche interpretative ben possono considerarsi irrilevanti, così come la stessa querelle riguardante la eccepita necessità di individuare, ai fini della liquidazione, una fattispecie di reato nell’ambito delle vicende discusse in giudizio.

Come è noto, il danno non patrimoniale trae la propria specifica origine dall’art. 2059 c.c., alla luce del quale simile pregiudizio deve essere risarcito “solo nei casi determinati dalla legge”: tale possibilità risarcitoria sembrava dunque limitata alle sole ipotesi di reato, così come previsto dall’art. 185 c.p. A seguito dell’intervento della Corte Costituzionale (sent. 30.6.2003 n. 233) può ormai dirsi del tutto superata questa interpretazione limitativa, di talchè ogni lesione di valori di rilievo costituzionale inerenti la persona comporta il ristoro del danno non patrimoniale sofferto.

Qui va rimarcata la risarcibilità, attesi i limiti della domanda attrice, del solo danno morale soggettivo inteso quale “transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima” del fatto illecito, vale a dire come complesso delle sofferenze inferte alla danneggiata dall’evento dannoso, indipendentemente dalla sua rilevanza penalistica.

Rilevanza che, peraltro, ben potrebbe essere ravvisata nel fatto dedotto in giudizio, concretamente sussumibile nell’ambito della astratta previsione di cui all’art. 594 c.p. (ingiuria) ovvero in quella più grave di cui all’art. 595 c.p. (diffamazione) alla luce del cennato carattere pubblico del contesto che ebbe a ospitare il messaggio de quo, della sua conoscenza da parte di più persone e della possibile sua incontrollata diffusione a seguito di tagging.

Elemento, quest’ultimo, idoneo ad ulteriormente qualificare la potenzialità lesiva del fatto illecito, in uno con i documentati problemi di natura fisica ed estetica sofferti da F. B. (doc. 1).

Alla luce di quanto accertato in fatto, della evidente lesione di diritti e valori costituzionalmente garantiti (la reputazione, l’onore, il decoro della vittima) e delle conseguenti indubbie sofferenze inferte all’attrice dalla vicenda della quale si discute, in via di equità, può essere liquidata ai valori attuali, a titolo di danno morale ovvero non patrimoniale, la somma di Euro 15.000,00.

Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano come da dispositivo.

La presente sentenza dev’essere munita, ai sensi di legge, della clausola di provvisoria esecutività di cui all’art. 282 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 12.3.2009 da F. B. nei confronti di T. P., così provvede:

1) condanna T. P. al pagamento, in favore di F. B., della somma di Euro 15.000,00 oltre agli interessi legali dalla data del fatto al saldo;

2) lo condanna, altresì, al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice, liquidate nella misura di Euro 4.400,58 (di cui Euro 186,58 per esborsi, Euro 1.214,00 per diritti ed Euro 3.000,00 per onorari), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

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