Registro Pubblico delle Opposizioni
Le nuove regole del Marketing Telefonico
Che cos’è?
Il Registro Pubblico delle Opposizioni è un nuovo servizio concepito a tutela del cittadino, il cui numero è presente negli elenchi telefonici pubblici, che decide di non voler più ricevere telefonate per scopi commerciali o di ricerche di mercato e, in pari tempo, è uno strumento per rendere più competitivo, dinamico e trasparente il mercato tra gli Operatori di marketing telefonico.
A cosa serve?
Tramite il Registro Pubblico delle Opposizioni si intende raggiungere un corretto equilibrio tra le esigenze dei cittadini che hanno scelto di non ricevere più telefonate commerciali e le esigenze delle imprese che in uno scenario di maggior ordine e trasparenza potranno utilizzare gli strumenti del telemarketing.
Il Gestore
La realizzazione e gestione del Registro, istituito con il DPR 178/2010, è stata affidata dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni alla Fondazione Ugo Bordoni attraverso un contratto di servizio che ne sottolinea la natura di ente terzo, indipendente, impegnato in attività di pubblico interesse.
Come funziona?
Il sistema è chiaro, di facile accessibilità e semplice fruizione. L’Abbonato può accedere al servizio tramite cinque modalità: modulo elettronico sul sito web, posta elettronica, telefonata, lettera raccomandata e fax.
Proviamo la procedura online.
CLICCA QUI PER ACCEDERE ALL’AREA ABBONATO
Quindi selezioniamo l’opzione WEB .
Veniamo informati circa le modalità di iscrizione, aggiornamento e revoca.
Volendo procedere con l’iscrizione nel Registro Pubblico delle Opposizioni leggiamo quanto segue:
“Gentile Abbonato, per iscrivere la tua numerazione nel Registro Pubblico delle Opposizioni con la modalità web, dovrai compilare e inviare il modulo elettronico presente al seguente link“.
Quindi non ci resta che compilare e inviare il modulo e… vedere se il telefono squillerà ancora mentre pranziamo o (peggio) durante la pennichella pomeridiana! 😉
Quindi da oggi (1 febbraio 2011) cambia radicalmente la gestione degli elenchi abbonati: si passa dal regime dell’opt-in, che prevede l’esplicito consenso del cliente per poter essere chiamato telefonicamente (consenso che spesso veniva espresso involontariamente dall’utente “distratto” all’atto della sottoscrizione del contratto, tra una firma e l’altra), a quello dell’opt-out che, al contrario, stabilisce che gli abbonati sono tutti contattabili, salvo quelli che si iscrivono al Registro delle Opposizioni.
Nel frattempo in Italia, il 21.12.2010, le imprese della filiera delle tlc, riunite in Asstel, hanno dato vita al “Codice di autoregolamentazione per le tlc“.
Il Codice di autoregolamentazione varato da Asstel costituisce un vincolo di filiera, giacché gli Operatori di Tlc che lo sottoscrivono si impegnano a far rispettare le norme anche ai rispettivi outsourcer, inclusi i call center. In esso è ribadito che numeri utilizzabili per i contatti telefonici sono quelli presenti negli elenchi abbonati non iscritti al Registro delle Opposizioni. Vengono definite le fasce orarie e i giorni in cui è escluso il contatto: domeniche e festivi; tutti i giorni dalle 21.30 alle 9.00; sabato prima delle 10.00 e dopo le 19.00. Si stabilisce in 30 giorni il periodo di rispetto in cui non possibile contattare nuovamente la stessa numerazione. Inoltre vengono inseriti elementi informativi obbligatori da fornire nella comunicazione telefonica: identificazione univoca della persona fisica che effettua il contatto e per conto di quale Operatore si sta chiamando; scopo commerciale o promozionale del contatto; ruolo della società che chiama; precisazione che i dati personali sono stati estratti dall’elenco abbonati; modalità per l’eventuale iscrizione al Registro delle Opposizioni; esistenza del Codice e sito web su cui trovare ulteriori dettagli.
A un Comitato di Garanzia sono, infine, affidati la vigilanza sul rispetto delle regole di condotta e l’aggiornamento del Codice in relazione agli sviluppi di mercato e alle esigenze dei consumatori.
L’obiettivo, ha spiegato il presidente di Asstel, Stefano Parisi, “è di evitare che tutte le famiglie decidano di negare il consenso”, mettendo così in crisi un settore nel quale lavorano migliaia di persone.
Quindi gli operatori telefonici corrono ai ripari sperando che non accada quel che è successo negli Stati Uniti, dove non esiste un codice di autocondotta e dove a negare il consenso è stato circa il 90% della popolazione. Nei Paesi europei in cui esiste un codice di autoregolamentazione, invece, il consenso è stato negato solo dal 30% degli abbonati.
Tutto è cominciato con l’articolo 20-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n.135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.166.
Articolo 20 -bis – Adeguamento alla normativa comunitaria in materia di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, di cui alla direttiva 2002/58/CE
1. Al fine di superare a regime la disciplina introdotta dall’articolo 44, comma 1 -bis , del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell’articolo 130 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis del presente articolo»;
b) dopo il comma 3 dell’articolo 130 sono inseriti i seguenti:
«3-bis . In deroga a quanto previsto dall’articolo 129, il trattamento dei dati di cui all’articolo 129, comma 1, mediante l’impiego del telefono per le finalità di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b) , è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l’iscrizione della numerazione della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni.
3-ter . Il registro di cui al comma 3-bis è istituito con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonché, per i relativi profili di competenza, il parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e principi generali:
a) attribuzione dell’istituzione e della gestione del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;
b) previsione che l’ente o organismo deputato all’istituzione e alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe;
c) previsione che le modalità tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale è intestatario secondo modalità semplificate ed anche in via telematica o telefonica;
d) previsione di modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento dei dati presenti nel registro stesso, prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi;
e) disciplina delle tempistiche e delle modalità dell’iscrizione al registro, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica, e del relativo aggiornamento, nonché del correlativo periodo massimo di utilizzabilità dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l’iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente;
f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalità di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b) , di garantire la presentazione dell’identificazione della linea chiamante e di fornire all’utente idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti;
g) previsione che l’iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24.
3 -quater . La vigilanza e il controllo sull’organizzazione e il funzionamento del registro di cui al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante»;
c) all’articolo 162:
1) al comma 2 -bis , le parole: «ventimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «diecimila euro»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2 -quater . La violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dall’articolo 130, comma 3-bis , e dal relativo regolamento è sanzionata ai sensi del comma 2-bis del presente articolo».
2. Il registro previsto dall’articolo 130, comma 3-bis , del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal comma 1, lettera b) , del presente articolo, è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino al suddetto termine, restano in vigore i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 154 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, e successive modificazioni, in attuazione dell’articolo 129 del medesimo codice.
3. All’articolo 44, comma 1-bis , del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «sino al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «sino al termine di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135».
4. All’articolo 58 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L’impiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo del consumatore, fatta salva la disciplina prevista dall’articolo 130, comma 3-bis , del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico».
5. Dall’applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Quindi nel 2010 è arrivato il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 ovvero il Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all’utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
- Visto l’articolo 87 della Costituzione;
- Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Visto l’articolo 130, comma 3-bis, del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
- Visto l’articolo 20-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n.135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.166;
- Visto l’articolo 55 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2010;
- Acquisito il parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, conformemente alla previsione di cui al comma 4 dell’articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 17 maggio 2010;
- Ritenuto di non potersi uniformare ai pareri delle Commissioni parlamentari nella parte in cui prevedono l’applicazione di un regime transitorio in quanto fino all’attuazione del nuovo regime non può che applicarsi il sistema precedentemente previsto dall’ordinamento italiano, l’unico, allo stato compatibile con la normativa europea;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2010;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione;
Emana
il seguente regolamento:
Articolo 1
Definizioni
- Ai fini del presente regolamento si intende per:
- Codice, il Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
- abbonato, qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate, la cui numerazione sia comunque inserita negli elenchi di cui all’articolo 129 del Codice;
- operatore, qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che, in qualità di titolare ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera f), del Codice, intenda effettuare il trattamento dei dati di cui all’articolo 129, comma 1, del Codice, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del telefono;
- registro, il registro pubblico delle opposizioni di cui all’articolo 130, comma 3-bis, del Codice;
- elenchi di abbonati, gli elenchi di cui all’articolo 129 del Codice;
- Ministero dello sviluppo economico, il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico;
- gestore del registro pubblico, il Ministero dello sviluppo economico o il soggetto terzo al quale potrà essere affidata la realizzazione e la gestione del servizio.
Articolo 2
Ambito di applicazione
- Il presente regolamento disciplina il registro delle opposizioni di cui all’articolo 130, comma 3-bis, del Codice.
- Il presente regolamento si applica alle sole numerazioni riportate in elenchi di abbonati di cui all’articolo 129 del Codice.
- Il presente regolamento non si applica ai trattamenti, per i fini di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), del Codice, di dati aventi origine diversa dagli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico legittimamente raccolti dai titolari presso gli interessati o presso terzi nel rispetto del diritto di opporsi di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), e degli articoli 13, 23 e 24 del Codice.
Articolo 3
Istituzione del registro
- Il Ministero dello sviluppo economico istituisce, ai sensi dell’articolo 130, comma 3-bis, del Codice, e sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 4, il registro pubblico delle opposizioni.
- Fermo restando il diritto di opporsi a trattamenti di singoli soggetti ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera b), del Codice, gli interessati le cui numerazioni sono riportate negli elenchi di abbonati di cui all’articolo 2, comma 2, iscrivendosi al registro di cui al comma 1, possono opporsi al trattamento delle medesime numerazioni effettuato mediante l’impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Articolo 4
Realizzazione e gestione del registro
- Ministero dello sviluppo economico provvede alla realizzazione e gestione del registro anche affidandone la realizzazione e la gestione a soggetti terzi che ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163. In caso di affidamento a terzi, il contratto di servizio, nel rispetto del Codice e del presente regolamento, prevede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per quanto di sua competenza, anche in riferimento ai compiti di vigilanza e controllo di cui all’articolo 12, comma 1:
- le condizioni generali di efficace ed efficiente svolgimento del servizio, la durata del rapporto, gli obblighi dell’affidatario;
- i parametri per il calcolo dei corrispettivi nel rispetto dei provvedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico, basati sugli effettivi costi di funzionamento e manutenzione del registro
- la durata, le cause di recesso, di revoca e di decadenza, le garanzie da prestare e la responsabilità dell’affidatario, le penali per il caso di inadempimento;
- l’obbligo dell’affidatario di garantire la continuità del servizio e il trasferimento di tutti dati nell’eventuale fase di subentro di un nuovo affidatario;
- l’obbligo di consentire l’esercizio di attività di vigilanza e controllo per i profili attinenti al rispetto dell’atto di affidamento e del contratto di servizio, da parte del Ministero dello sviluppo economico.
- La concreta realizzazione ed il funzionamento del registro devono essere garantiti entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento anche in caso di affidamento a terzi. A tale fine il Ministero dello sviluppo economico o il soggetto affidatario del contratto di servizio:
- trenta giorni dal predetto termine iniziale provvede allo svolgimento e conclusione della consultazione dei principali operatori;
- sessanta giorni dal predetto termine iniziale provvede, anche sulla base dell’esito della consultazione di cui alla lettera a), alla predisposizione e attivazione delle modalità tecniche ed operative di funzionamento ed accesso al registro da parte degli operatori;
- novanta giorni dal predetto termine iniziale provvede alla predisposizione ed attivazione delle modalità tecniche ed operative di iscrizione al registro da parte degli abbonati.
- Ai sensi dell’articolo 20-bis, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, il registro è istituito con il completamento di tutte le fasi della procedura descritta nel comma 2.
Articolo 5
Soggetti obbligati all’accesso e modalità di adesione al servizio
- Ciascun operatore, per effettuare i trattamenti di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del telefono, presenta istanza presso il gestore del registro pubblico, comprensiva di:
- documentazione attestante l’identità dell’operatore, per le persone fisiche, documento di identità in corso di validità del soggetto; per le persone giuridiche e gli enti anche non riconosciuti, documento di identità del legale rappresentante pro tempore ed atto costitutivo e statuto;
- dichiarazione di attivazione del sistema di identificazione della linea chiamante di cui al successivo articolo 9, ovvero, nel caso di affidamento a terzi del servizio di effettuazione delle chiamate o degli inoltri, l’indicazione dei dati identificativi di ogni soggetto che curerà materialmente i contatti con gli abbonati;
- l’elenco o gli elenchi aggiornati di abbonati a disposizione del pubblico che costituiscono la fonte dei dati personali che l’operatore intende trattare.
- Il gestore del registro, entro quindici giorni dall’effettivo ricevimento dell’istanza assegna le credenziali di autenticazione e i profili di autorizzazione all’operatore, e pubblica gli estremi identificativi dell’operatore, comprensivi dei riferimenti di contatto, in apposito elenco consultabile sul sito web relativo al registro pubblico per un periodo non superiore a dodici mesi dall’ultima consultazione del medesimo registro. L’operatore comunica al gestore del registro, senza ritardo, ogni variazione dei dati comunicati al momento del deposito dell’istanza di accesso al registro. La validità dell’iscrizione al registro cessa decorsi dodici mesi dall’ultima consultazione del medesimo registro.
Articolo 6
Costi di accesso al registro
- Gli operatori tenuti a consultare il registro corrispondono al gestore del registro le tariffe di accesso su base annuale o per altre frazioni temporali, anche di durata minore, a seconda delle esigenze dell’operatore e nei limiti stabiliti dal gestore. Il gestore del registro, se diverso dal Ministero dello sviluppo economico, predispone annualmente il piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro, comprensivo delle proposte delle tariffe per l’anno successivo, e lo comunica entro il 30 novembre al Ministero dello sviluppo economico che lo approva con decreto di cui all’articolo 130, comma 3-ter, lettera b), del Codice. I proventi delle tariffe d’accesso al registro costituiscono esclusivamente risorse per la gestione dello stesso e non possono essere aumentate per scopi di lucro da parte del gestore. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina il piano preventivo dei costi e delle tariffe per la prima realizzazione e l’avviamento del registro, incluso quanto necessario alla campagna informativa di cui all’articolo 11, e verifica il piano preventivo predisposto annualmente dal gestore.
- Nel caso di gestione diretta del registro da parte del Ministero nello sviluppo economico, le somme derivanti dal pagamento delle tariffe sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai corrispondenti capitoli della spesa del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla gestione del registro con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Articolo 7
Modalità e tempi di iscrizione degli abbonati al registro pubblico
- Ciascun abbonato può chiedere al gestore che la numerazione della quale è intestatario, riportata negli elenchi di cui all’articolo 2, comma 2, sia iscritta nel registro, gratuitamente e almeno secondo le seguenti modalità:
- mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul sito web, del gestore del registro pubblico; in tale caso, l’abbonato è tenuto a fornire i propri dati anagrafici, comprensivi di codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, e comunicare la numerazione da iscrivere al registro;
- mediante chiamata, comunicando i medesimi dati di cui alla lettera a), effettuata dalla linea telefonica con numerazione corrispondente a quella per la quale si chiede l’iscrizione nel registro, al numero telefonico gratuito appositamente predisposto dal gestore del registro, il sistema deve funzionare mediante risponditore automatico, con possibilità per l’abbonato di ottenere comunque un’assistenza telefonica non automatizzata in caso di difficoltà o problemi di iscrizione o modifica o cancellazione dei dati;
- mediante invio di lettera raccomandata o fax al recapito del gestore, con allegata copia di un documento di riconoscimento; in tale caso, fa fede, ai fini di cui all’articolo 8, comma 2, la data di effettiva ricezione della lettera o del fax da parte del gestore;
- mediante posta elettronica.
- Nel caso in cui l’abbonato sia intestatario di più numerazioni è possibile richiederne la contemporanea iscrizione nel registro a condizione di utilizzare le modalità di cui alle lettere a), c) o d), di cui sopra. Dell’avvenuta iscrizione nel registro e’ sempre data conferma all’abbonato.
- L’iscrizione al registro da parte degli abbonati preclude nei loro confronti qualsiasi trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del telefono, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica. L’iscrizione di un abbonato nel registro non osta al trattamento dei suoi dati per le predette finalità da parte di singoli soggetti che abbiano raccolto o raccolgano tali dati da fonti diverse dagli elenchi di cui all’articolo 2, comma 2, purché ciò sia avvenuto o avvenga nel rispetto degli articoli 7, comma 4, lettera b), 13, 23 e 24 del Codice.
- Ciascun interessato può aggiornare o modificare i propri dati o revocare la propria iscrizione al registro con le medesime modalità previste per l’iscrizione ad esso. Ogni abbonato può iscriversi o revocare l’iscrizione o iscriversi nuovamente al registro senza alcuna limitazione.
- L’iscrizione dell’abbonato al registro pubblico è a tempo indeterminato e cessa solo in caso di revoca da parte dell’interessato o di decadenza ai sensi del comma 6. L’iscrizione dell’abbonato nel registro pubblico è riferita unicamente alla numerazione da esso indicata e ad esso intestata e non può estendersi a numerazioni intestate ad altri abbonati.
- L’iscrizione nel registro decade automaticamente ogni qualvolta cambi l’intestatario o intervenga la cessazione dell’utenza: a tale fine e’ assicurato l’aggiornamento automatico del registro, almeno ogni dieci giorni, sulla base delle informazioni contenute nella base di dati unica degli abbonati di cui alla delibera n. 36/02/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 26 marzo 2002. A tale fine, il gestore del registro aderisce agli accordi-quadro, di cui alla delibera 36/02/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabiliti per la fornitura dei servizi di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, o acquisisce i dati contenuti nella suddetta base dati unica vigente, provvedendo ad aggiornare i propri dati periodicamente.
- L’iscrizione al registro pubblico può avvenire in ogni momento, senza distinzioni di orario ed anche nei giorni festivi, quanto meno con riferimento alle modalità automatizzate. Sono conservate dal gestore del registro, per dodici mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso ai sistemi di iscrizione, aggiornamento o revoca, e delle operazioni di iscrizione o di aggiornamento o di revoca dell’iscrizione al registro pubblico da parte degli abbonati, compresi gli invii di corrispondenza con i relativi allegati, secondo criteri di completezza, integrità, inalterabilità e verificabilità. Tali registrazioni sono protette dal gestore del registro pubblico contro l’accesso abusivo, in modo da consentire l’accesso ad esse solo per finalità ispettive da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell’autorità giudiziaria.
Articolo 8
Modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro da parte degli operatori
- Ciascun operatore adegua le proprie infrastrutture tecnologiche, destinate all’interfaccia con il registro pubblico, agli standard tecnologici e operativi stabiliti dal gestore dello stesso, previa consultazione con i principali operatori telefonici. La consultazione del registro pubblico, da parte degli operatori, deve essere unicamente finalizzata alla corretta esecuzione degli obblighi derivanti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell’articolo 130 del Codice.
- L’iscrizione al registro e la sua revoca sono effettuate dal gestore nel più breve tempo tecnicamente possibile e, comunque, entro il giorno lavorativo successivo al momento di ricezione della richiesta dell’abbonato. La consultazione del registro da parte di ciascun operatore ha efficacia pari a quindici giorni.3. Le modalità, di consultazione del registro non devono consentire il trasferimento di dati personali contenuti nel registro stesso, prevedendo sistemi automatizzati che permettano al gestore del registro di ricevere l’elenco elettronico dell’operatore, confrontarlo con i dati contenuti nel registro e aggiornarlo, mettendolo nuovamente a disposizione dell’operatore in un’apposita sezione del sito web o trasmettendolo per posta elettronica all’operatore stesso senza che questo possa in alcun modo estrarre i dati presenti nel registro. Il gestore del registro dà corso all’interrogazione selettiva di ciascun operatore entro 24 ore.
- Il gestore stabilisce in quale specifico formato elettronico è possibile trasmettere gli elenchi legittimamente detenuti per il loro confronto con il registro pubblico e successivo aggiornamento, anche tenendo conto delle eventuali evoluzioni tecnologiche.
- Di ogni operazione, effettuata da parte degli operatori, di accesso al sistema e di aggiornamento delle liste sulla base dei dati contenuti nel registro pubblico sono conservate a cura del gestore, per ventiquattro mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso, di aggiornamento delle liste e di disconnessione dell’operatore, secondo i criteri di completezza, integrità, inalterabilità e verificabilità. Tali registrazioni sono protette dal gestore del registro contro l’accesso abusivo, in modo da consentire l’accesso ad esse solo per finalità ispettive da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell’autorità giudiziaria.
Articolo 9
Obbligo di presentazione dell’identificazione della linea chiamante
- Gli operatori che effettuano trattamenti di dati ai sensi del presente regolamento sono tenuti, quando effettuano chiamate nei confronti degli abbonati, a garantire la presentazione dell’identificazione della linea chiamante e a non modificarla.
Articolo 10
Obbligo di informativa
- Anche in assenza di specifica richiesta dell’interessato, gli operatori, o i loro responsabili o incaricati del trattamento, al momento della chiamata, indicano con precisione agli interessati che i loro dati personali sono stati estratti dagli elenchi di abbonati, fornendo, altresì, le indicazioni utili all’eventuale iscrizione dell’abbonato nel registro delle opposizioni. L’informativa può essere resa con modalità semplificate.
Articolo 11
Campagna informativa per il consumatore
- Ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nell’ambito delle risorse a tale fine disponibili di cui al Fondo previsto all’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, realizzano e promuovono una campagna informativa rivolta agli abbonati, da attuare nel corso del primo semestre di funzionamento del registro a partire dalla sua effettiva realizzazione, idonea a favorire la piena consapevolezza dei loro diritti e delle modalità di opposizione al trattamento di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del telefono. Per le medesime finalità, tutti gli operatori autorizzati alla fornitura di servizi telefonici accessibili al pubblico mettono a disposizione dei propri abbonati analoghi strumenti di sensibilizzazione sui loro diritti di opposizione, anche mediante inserimento di specifiche informative nei documenti di fatturazione.
Articolo 12
Controllo da parte del Garante per la protezione dei dati personali e sanzioni
- Il gestore assicura l’accesso al registro da parte del Garante per la protezione dei dati personali, per l’esecuzione dei controlli sull’organizzazione e sul funzionamento del registro stesso, nonché per ogni altra verifica o ispezione che risulti necessaria secondo quanto previsto dal Codice.
- In caso di violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dal presente regolamento, si applica la sanzione di cui all’articolo 162, comma 2-quater, del Codice.
Articolo 13
Tutela dell’abbonato
- In caso di violazione delle prescrizioni del presente regolamento l’abbonato si avvale delle forme di tutela di cui alla Parte III del Codice.
Articolo 14
Disposizioni transitorie
- Decorso inutilmente il termine di novanta giorni previsto dall’articolo 4, comma 2, e fino all’attivazione del registro, gli interessati i cui dati personali sono riportati negli elenchi di abbonati di cui all’articolo 129 del Codice possono comunque, tramite l’operatore con il quale l’abbonato ha stipulato il contratto telefonico, esercitare il diritto di opposizione mediante l’iscrizione dell’opposizione dell’abbonato ai trattamenti per le finalità di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), del Codice, in apposito campo di testo collegato alla numerazione di cui è intestatario nella base dati unica vigente ai sensi delle delibere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 36/02/CONS e n. 180/02/CONS.
- Ai fini di cui al comma 1 si applicano le regole sancite agli articoli 5, 7 e 8 e 10 del presente decreto in materia di misure di sicurezza, di accesso e di consultazione dei dati e di informativa da parte degli operatori e di iscrizione semplificata e gratuita delle opposizioni degli abbonati e di conservazione della documentazione e della registrazione degli eventi di accesso, ed è assicurato l’accesso del Garante per la protezione dei dati personali alla base dati unica per i controlli e le verifiche che risultino necessarie secondo quanto previsto dal Codice. La consultazione delle opposizioni manifestate dall’interessato, è resa disponibile agli operatori, a condizioni non discriminatorie, anche tramite l’aggiornamento degli elenchi telefonici pubblici on line, mediante inserzione, in questi ultimi o in una loro sezione, di una specifica annotazione dell’iscrizione della medesima opposizione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.Dato a Roma, addì 7 settembre 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro dello sviluppo economico
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazioneVisto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 229
E io che, nonostante abbia attive le opzioni “Riservato Totale” “Pubblicità per posta: No” “Pubblicità Telecom Italia: No” “Pubblicità conto Terzi: No” “Profilazione Individuale: No” e non sia presente sull’elenco telefonico, come devo fare a bloccare la chiamate da parte di Infostrada che ricevo ALMENO una volta a settimana? Perché questo servizio è attivo solo per chi è sull’elenco telefonico?
anche io ho la situazione del Sig. Graniglia:
Riservato Totale, Pubblicità per posta: No, Pubblicità conto Terzi: No
Ma ricevo almeno una telefonata al giorno di telemarketing da varie società. Se non ho il numero in elenco telefonico è perchè NON sono interessato alla pubblicità e NON voglio essere cercato. Il servizio dovrebbe essere aperto anche a chi non è in elenco proprio per denunciare la situazione senza controllo!!!!
Ci sono persone che come me scelgono di non essere presenti sugli elenchi per non essere disturbati da conoscenti si ritrovano ad essere disturbati due volte da spamming telefonico soprattutto il sabato per me il sabato mattina è riposo dato che lavoro la notte e nn posso staccare il telefono serve per le emergenze avendo parenti malati…. URGE una soluzione voglio che il mio telefono sia disponibile solo a chi ho fornito personalmente il numero.
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