Recapito telefonico di altra persona in una chat line erotica: reato di sostituzione di persona

Recapito telefonico di altra persona in una chat line erotica: reato di sostituzione di persona
Corte di cassazione – Sezione V penale – Sentenza 29 aprile 2013 n. 18826

La Corte ha affermato che, nell’ottica di una interpretazione meramente estensiva dell’art. 494 cod. pen., debba ritenersi integrare il delitto di sostituzione di persona la condotta di chi inserisca nel sito di una “chat line” a tema erotico il recapito telefonico di altra persona associato ad un “nickname” di fantasia, qualora abbia agito al fine di arrecare danno alla medesima, giacché in tal modo gli utilizzatori del servizio vengono tratti in inganno sulla disponibilità della persona associata allo pseudonimo a ricevere comunicazioni a sfondo sessuale.


Corte di cassazione
Sezione V penale
Sentenza 29 aprile 2013 n. 18826

Ritenuto in fatto

Con sentenza pronunciata il 26.30.2009 il tribunale di Trieste aveva condannato C.C., imputata dei reati di cui agli artt. 594, 660 e 494, c.p., commessi in danno di M.M., alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti dal reato, liquidati nella complessiva somma di euro 5000,00.
Il tribunale aveva condiviso l’ipotesi accusatoria, secondo cui l’imputata, aveva divulgato sulla “chat” telematica “Incontri by Supereva”, il numero di utenza cellulare di M.M., sua ex datrice di lavoro con la quale aveva in corso una pendenza giudiziaria di natura civilistica, che, di conseguenza, aveva ricevuto, anche in ore notturne, molteplici chiamate e messaggi (sms) provenienti da vari utenti della “chat” interessati ad incontri ovvero a conversazioni di tipo erotico, alcuni dei quali l’avevano apostrofata con parole offensive, come “troia”, ovvero le avevano inviato mms con allagate immagini pornografiche, di cui era stata possibile solo una parziale identificazione.
In tal modo la C. aveva tratto in inganno i suddetti utenti, determinandoli a recare molestia o disturbo alla M. e ad offenderne l’onore ed il decoro, integrando con la sua condotta anche a fattispecie di reato delineata dall’art. 494, c.p. (sostituzione di persona).
Con sentenza del 20.10.2011 la corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti della C., in relazione al reato di cui all’art. 660, c.p., perché estinto per prescrizione, con conseguente rideterminazione della pena irrogata in senso più favorevole al reo, confermando nel resto l’impugnata sentenza.
Avverso tale decisione, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso, a mezzo del suo difensore di fiducia, l’imputata articolando distinti motivi di impugnazione.
Con il primo motivo la C. eccepisce i vizi di cui all’art. 606, co. 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 494, c.p. e 192, c.p.p.
Osserva, al riguardo, la ricorrente che, punendo, l’art. 494, c.p., la condotta di colui che “sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona o attribuendo a sé o ad altri un falso nome… procura a sé o ad altri un vantaggio a reca ad altri un danno”, ove anche fosse vero che la C. abbia aperto nella rete un profila con uno pseudonimo, comunque ciò non sarebbe sufficiente ad integrare il delitto in questione, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera divulgazione del numero di un telefono cellulare.
Oggetto della tutela penale apprestata dall’art. 494, c.p., è, infatti, la pubblica fede, che può essere pregiudicata da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi sociali, non ad un semplice numero di telefono.
Inoltre, rileva la ricorrente, nel caso in esame nessuno è stato indotto in errore, non il gestore della “chat”, il quale aveva un preciso riferimento nel soggetto generatore del “nickname” (la ditta “I.C.”, appartenete al padre dell’imputata), né gli utenti della rete, i quali sapevano fin dall’origine di non interloquire con alcuna persona determinata e riconoscibile, non risultando, inoltre, che vi sia stata alcuna conversazione tra i menzionati utenti e l’imputata, nel corso della quale quest’ultima si sia spacciata per la M.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta i vizi di cui all’art. 606, co. 1, lett. b ed e), c.p.p., in relazione all’art. 192, c.p.p., sotto un diverso profilo, in quanto si è affermata la penale responsabilità della C. sulla base di fatti diversi, accaduti in periodi differenti da quelli indicati nel capo d’imputazione.
Ad avviso della ricorrente, infatti, nel corso dell’istruttoria dibattimentale è emerso, da un lato che le occasioni d’inserimento del numero dell’utenza cellulare della persona offesa in rete sono state due: a)  l’attivazione del profilo “M.” sul sito “Supereva”, mediante l’utenza domestica collegata ad Internet, intestata alla ditta di ************** ********* del padre dell’imputata, cui si fa riferimento nel capo d’imputazione; b) l’attivazione di una “chat” telefonica mediante il gestore “H3G”, attraverso ed in associazione con un’utenza telefonica intestata alla C. (n. 3*********), non compresa nel capo d’imputazione; dall’altro che la M. ha subito molestie con due telefonate offensive, nelle quali veniva apostrofata “stronza puttana”, da attribuirsi al soggetto utilizzatore del telefono mobile contraddistinto dal numero 3*********, pure intestata alla C..
Orbene, evidenzia l’imputata, sola la prima condotta è stata riportata nel capo d’imputazione, non le altre, sulle quali i giudici di merito non potevano fondare la sentenza di condanna essendo al di fuori della contestazione e che, invece, sono state prese in considerazione, “addirittura modulando la pena in funzione della lunga durata del progetto criminoso”.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta sempre i vizi di cui all’art. 606, co. 1, lett. b) ed e), in relazione all’art. 192, c.p.p., in quanto, la corte territoriale, da un lato ha omesso di attribuire il giusto rilievo ad un elemento di particolare importanza, vale a dire alla circostanza che, come emerso dalla istruttoria dibattimentale ed, in particolare dalle dichiarazioni della stessa persona offesa e del teste G.R., il numero di telefono della M. era già stato inserito “su profili Internet ancora prima che l’I.C. attivasse il profilo M.”, il che “induce a pensare che altri soggetti avessero reso pubblico il cellulare della costituita parte civile”; dall’altro non ha considerato che, come emerso dall’istruttoria dibattimentale, anche il padre dell’imputata aveva motivi di astio nei confronti della persona offesa, che non gli aveva pagato nessun corrispettivo per lavori effettuati dal C., di cui la M. negava l’esecuzione stessa, e poteva liberamente accedere al personal computer, intestato alla sua ditta, con cui fu attivato il profilo “M.”.
Con il quarto motivo la ricorrente eccepisce i vizi di cui all’art. 606, co. 1, lett. b); d) ed e), c.p.p. in relazione all’art. 192, c.p.p., in quanto i giudici di merito hanno affermato la responsabilità penale dell’imputata sul presupposto che, come attestato dalla compagnia telefonica “H3G”, il profilo denominato “M.” fosse associato all’utenza telefonica n. 3*********, formalmente intestata alla C., laddove nel corso dell’udienza dibattimentale del 21.10.2008 i testi Z. e C.G. hanno precisato che l’utenza in uso alla ricorrente era quella contraddistinta dal n. 3********* e che l’imputata, pur avendo intestate altre diverse schede, in realtà non le utilizzava, per cui la corte territoriale, che sul punto ha omesso qualsiasi motivazione, avrebbe dovuto rinnovare l’istruttoria dibattimentale per accertare chi fosse l’effettivo utilizzatore della scheda utilizzata per l’attivazione del suddetto profilo e di quella n. 3*********, impiegata per le telefonate moleste ricevute dalla M. nella serata dell’8.2.2006, pure oggetto di valutazione da parte del giudici di merito.
Con il quinto motivo, infine, la ricorrente eccepisce i vizi di cui all’art. 606, co. 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione all’art. 192, c.p.p., sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, nella parte in cui la corte territoriale ha omesso di motivare in ordine a due rilievi formulati con l’atto di appello, riguardanti l’effettiva durata delle presunte molestie (che nel capo di imputazione vengono circoscritte al periodo febbraio-agosto del 2006, mentre il giudice di primo grado le aveva estese dall’agosto del 2005 al 26 agosto del 2006, considerandole, pertanto, di “particolare durata”), nonché la compatibilità del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con il giudizio prognostico negativo sul ravvedimento dell’imputata.
Inoltre la corte territoriale, nel valutare l’entità della pena, l’assegnazione o meno dei benefici di legge e l’entità del risarcimento, ha omesso anche di esaminare quali fossero state le molestie effettivamente subite dalla M. nel periodo indicato nel capo d’imputazione.

Considerato in diritto

Il ricorso proposto nell’interesse di C.C. è infondato e non può essere accolto.
Di particolare rilevanza appare il primo motivo di ricorso, che, come si è visto, contesta la possibilità di ricondurre la condotta posta in essere dalla C. al paradigma normativo di cui all’art. 494, c.p.
L’articolata esposizione operata dal difensore della ricorrente, non appare condivisibile.
I profondi e, per certi versi, rivoluzionari cambiamenti che l’evoluzione tecnologica ha prodotto attraverso l’affermarsi delle nuove tecnologie informatiche, che, grazie alla nota rete telematica internet, consentono una diffusione di informazioni e possibilità di comunicazione diretta tra gli utenti pressoché illimitate, hanno dispiegato i loro effetti (e non poteva essere altrimenti, in considerazione dell’intima connessione esistente tra società e diritto) anche in materia penale, ponendo molteplici problemi, tra i quali di non poco momento appaiono quelli sottesi ad un’attività di interpretazione estensiva che, in assenza di organici interventi legislativi, consenta di adeguare l’ambito di operatività delle tradizionali fattispecie di reato, come quella di cui all’art. 494, c.p., alle nuove forme di aggressione per via telematica dei beni giuridici oggetto di protezione, senza violare i principi della tassatività della fattispecie legale e del divieto di interpretazione analogica delle norme penali.
Attività di interpretazione estensiva della norma penale, che, appare opportuno ribadire, lungi dall’essere vietata, e invece lecita e, anzi, doverosa, quando sia dato stabilire attraverso un corretto uso della logica e della tecnica giuridica che il precetto legislativo abbia un contenuto più ampio di quello che appare dalle espressioni letterali adottate dal legislatore.
In tal caso, non si dà luogo ad alcuna violazione dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale (che vieta, invece, applicazione analogica di una norma al di fuori dell’area di operatività che le è propria), in quanto non ne risulta ampliato il contenuto effettivo della disposizione, ma si impedisce che fattispecie a essa soggette si sottraggano alla sua disciplina per un ingiustificato rispetto di manchevoli espressioni letterali, che non potevano essere previste dal Legislatore nel momento storico in cui la disposizione venne emanata (cfr. Cass., sez. V, 22/02/2012, n. 15048, P.)
Tanto premesso, può affermarsi che, attraverso una interpretazione estensiva della disposizione contenuta nell’art. 494, c.p., sia possibile far ricadere la condotta della C. nell’ambito di applicazione del delitto di sostituzione di persona. Al riguardo occorre soffermarsi, sia pure brevemente, sulla natura giuridica di tale delitto, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità condiviso da questo collegio, essendo ricompreso nel Titolo VII, del Libro II del codice penale, dedicato ai delitti contro la fede pubblica, ha natura plurioffensiva, in quanto preordinato non solo alla tutela di interessi pubblici, ma anche di quelli del soggetto private nella cui sfera giuridica l’atto sia destinato ad incidere concretamente, con la conseguenza che quest’ultimo riveste la qualità di persona offesa dal reato, con la possibilità di esercitare tutti i diritti riconosciutigli dall’ordinamento, come, ad esempio, quello di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 27/03/2009, n. 21574, rv. 243884; Cass., sez. V, 09/12/2008, n. 7187, rv. 243154; Cass., sez. un., 25/10/2007, n. 237855, Pasquini).
La Corte di Cassazione, peraltro, ha già riconosciuto la possibilità di ricondurre nell’ambito di operatività dell’art. 494, c.p., alcune condotte poste in essere attraverso l’utilizzazione della rete internet.
E’ stato così affermato che la partecipazione ad aste on-line con l’uso di uno pseudonimo presuppone necessariamente che a tale pseudonimo corrisponda una reale identità, accertabile on-line da parte di tutti i soggetti con i quali vengono concluse compravendite.
Sicché integra il reato di sostituzione di persona, di cui all’art. 494 c.p., la condotta di colui che crei ed utilizzi un account di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete Internet, nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese (cfr. Cass., sez. III, 15/12/2011, n. 12479, A., rv. 252227).
Soprattutto, in un caso la cui somiglianza a quello in esame appare evidente, si è ritenuto che integra il reato di sostituzione di persona, la condotta di colui che crei ed utilizzi un “account” di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete internet nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese, subdolamente incluso in una corrispondenza idonea a lederne l’immagine e la dignità, in quanto, a seguito dell’iniziativa dell’imputato, la persona offesa si ritrovò a ricevere telefonate da uomini che le chiedevano incontri a scopo sessuale (cfr. Cass., sez. V, 8/11/2007, n. 46674, Adinolfi, rv. 238504).
Rispetto ai casi affrontati dalle sentenze innanzi menzionate, quello in esame presenta una particolarità, in quanto l’imputata non ha creato un “account” attribuendosi falsamente le generalità di un altro soggetto, ma ha inserito in una “chat” di incontri personali i dati identificativi della M., ad insaputa di quest’ultima.
Si tratta di una notevole differenza, che, tuttavia, non consente di escludere l’applicabilità della fattispecie di cui all’art. 494, c.p., di cui ricorrono tutti gli elementi costitutivi.
Ed invero non può non rilevarsi al riguardo che il reato di sostituzione di persona, come evidenziato anche dal difensore, ricorre non solo quando si sostituisce illegittimamente la propria all’altrui persona, ma anche quando si attribuisce ad altri un falso nome un falso stato ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, dovendosi intendere per “nome” non solo il nome di battesimo ma anche tutti i contrassegni di identità (cfr. Cass., sez. II, 21/12/2011, n. 4250, P., rv. 252203).
Nella prospettiva del soggetto privato vittima del reato, dunque, appare incontestabile che la tutela giuridica apprestata dalla disposizione in parola abbia per oggetto, oltre alla fede pubblica, anche la protezione dell’identità dei terzi, che può essere pregiudicata non solo da possibili usurpazioni, ma anche dall’attribuzione al terzo di falsi contrassegni personali, alla scopo di arrecargli una danno.
In tali contrassegni vanno ricompresi quelli, come i cosiddetti “nicknames” (soprannomi), utilizzati nelle comunicazioni via internet, che attribuiscono una identità sicuramente virtuale, in quanto destinata a valere nello spazio telematico del “web”, la quale, tuttavia, non per questo è priva di una dimensione concreta, non essendo revocabile in dubbio che proprio attraverso di essi possono avvenire comunicazioni in rete idonee a produrre effetti reali nella sfera giuridica altrui, cioè di coloro ai quali il “nickname” è attribuito, come accaduto per la M.
Nella prospettiva che si propone, dunque, il “nickname”, quando, come nel caso concreto, non vi siano dubbi sulla sua riconducibilità ad una persona fisica, assume lo stesso valore dello pseudonimo (in presenza di determinati presupposti, assimilato al nome agli effetti della tutela civilistica del diritto alla identità ai sensi dell’art. 9, c.c.) ovvero di un nome di fantasia, la cui attribuzione, a sé o ad altri, integra pacificamente il delitto di cui all’art. 494, c.p. (cfr. Cass., sez. II, 21/12/2011, n. 4250, P., rv. 252203; Cass. 2224/1969 rv.; Cass, 36094/2006 rv. 235489).
Infatti il “nickname” “M.”, inserito dalla C. nella “chat” innanzi indicata, in cui appaiono le lettere “M” e “K”, contenute nel nome e nel cognome della M.M., corredato inoltre del numero di telefono mobile della stessa persona offesa (come si evince dalla motivazione della sentenza di primo grado, utilizzabile in questa sede in quanto sul punto la corte territoriale ha seguito un percorso argomentativo del tutto omogeneo), non lascia alcun dubbio sulla sua natura di contrassegno identificativo di una specifica persona fisica disposta ad incontri ed a comunicazioni di tipo sessuale (data l’esplicita aggiunta del suffisso “SEX”) con i frequentatori della “chat”, che, a tal scopo, avrebbero potuto contattarla telefonicamente, come effettivamente avvenuto.
Ricorrono, del pari, gli ulteriori elementi costitutivi della fattispecie legale, costituiti dall’induzione in errore e dall’avere agito al fine di procurare un danno alla persona offesa, in quanto, da un lato i soggetti indotti in errore vanno identificati negli utenti della rete, i quali credendo di potere entrare in contatto con una persona disponibile ad incontri e comunicazioni di natura sessuale, si sono trovati di fronte ad una persona del tutto diversa, rimanendo, peraltro, coinvolti, è da presumere contro la loro volontà, nelle indagini di polizia giudiziaria avviate per la reazione della M.; dall’altro appare incontestabile che lo scopo della C. fosse proprio quello di arrecare una danno alla M., inserendola in un circuito di comunicazioni erotiche, idonee a lederne l’immagine e la dignità, nonché a comprometterne la serenità, danno in concreto verificatosi.
Passando agli altri motivi di ricorso, se ne deve dichiarare la inammissibilità in quanto con essi vengono prospettato censure, da un lato attinenti al fatto, in quanto consistenti in una lettura alternativa delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità, dall’altro manifestamente infondate.
Ed invero trascura il difensore che tutti gli altri episodi sui quali si soffermano i giudici di primo e di secondo grado, ed in particolare le due chiamate telefoniche partite nella notte compresa tra l’otto ed il nove febbraio del 2006 da un’utenza telefonica cellulare intestata alla C. e l’attivazione del profilo “M.”, relativo alla “chat” della compagnia telefonica “H3G”, attraverso il quale pure erano giunti messaggi erotici alla persona offesa, effettuata attraverso una diversa utenza telefonica mobile sempre intestata alle ricorrente, sono stati utilizzati, in quanto sintomatici dell’intento di danneggiare la M., per confermare l’attribuzione all’imputata dell’inserimento del “nickname” “M.” nella “chat” “incontri by Supereva”, nonché per dimostrare la “rilevante durata nel tempo delle condotte moleste”, elemento specificamente preso in considerazione dal tribunale, giusta la previsione dell’art. 133, co. 2, n. 3, c.p., non per fondare l’affermazione di responsabilità, ma per giustificare, unitamente alla “particolare abilità e capacità inventiva” della    C., l’irrogazione di una pena superiore al minimo edittale (cfr. p. 5 della sentenza di primo grado).
Nessun “giudizio prognostico negativo sul ravvedimento dell’imputata incompatibile con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche”, è stato, poi, effettuato dalla corte territoriale, che ha confermato la sentenza di primo grado anche con riferimento alla concessione della sospensione condizionale della pena, condividendo la scelta di subordinare l’efficacia del suddetto beneficio all’adempimento delle obbligazioni civili, come previsto dall’art. 165, co. 1, c.p., trattandosi di due istituti caratterizzati da diversi presupposti e finalità, in quanto le circostanze ex art. 62 bis, c.p., rispondono alla logica di un’adeguata commisurazione della pena, mentre la sospensione condizionale della pena si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche (cfr. Cass., sez. I, 24/01/2008, n. 6603, rv. 239131).
Va, infine, rilevato come la corte territoriale, con motivazione anche in questo caso immune da vizi nella sua coerenza logica, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio e dell’entità del risarcimento del danno abbia specificamente fatto riferimento ai mesi nel corso dei quali la persona offesa ha dovuto subire continue molestie di natura sessuale e “pesanti insulti da parte di soggetti sconosciuti” ed alle ripercussioni che tali eventi hanno prodotto “nelle vita personale e familiare della vittima del reato” (cfr. p. dell’impugnata sentenza).
Sulla fase delle svolte considerazioni il ricorso presentato nell’interesse di C.C. va rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.