Costituisce atto di concorrenza sleale, sanzionabile ai sensi dell’art. 2598 c.c. e per il quale è possibile richiedere provvedimento inibitorio d’urgenza, la condotta tenuta da una società contro una concorrente, determinata dall’uso sleale dei metatags (“etichette nascoste”), in quanto, attraverso lo sfruttamento illecito dell’altrui notorietà, è idonea ad influenzare le scelte dei consumatori.
TRIBUNALE DI ROMA – Ordinanza 18 Gennaio 2001;
Genertel S.p.A. c/ Crowe Italia S.r.l.
Costituisce atto di concorrenza sleale l’uso nelle pagine web di “meta tags” – ossia quelle parole chiave, codificate nel linguaggio di programmazione HTML e non immediatamente visibili sulla pagina web, che i motori di ricerca utilizzano per individuare ed indicizzare i siti presenti sulla rete – corrispondenti al nome di impresa concorrente, allo scopo di far comparire, tra i risultati della ricerca dell’utente della rete, il proprio sito e dunque la propria presenza sul mercato grazie alla notorietà raggiunta nel settore dall’impresa concorrente detentrice di una rilevante quota di mercato.
Tribunale Ordinario di Roma
Ordinanza del 18 gennaio 2001
Il Giudice Designato O. De Masi,
Sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza che precede
Osserva
La Trieste e Venezia Assicurazioni Genertel Spa (avvocati: Alfredo Antonini e Enzo Fogliani) con ricorso depositato il 29.11.2000, ha chiesto, in via d’urgenza, di ordinare alla Crowe Italia Srl (avvocato Massimo Bersani) di eliminare il riferimento “Genertel” dal sorgente della pagina HTML sita all’indirizzo http://www.crowe.it/index.htm e da tutte le eventuali pagine web poste entro il dominio crowe.it ove contenenti il nome di essa istanza, nonché di disporre adeguata forma di pubblicità su internet dell’estratto dell’emanando provvedimento ed infine, di imporre alla società resistente l’obbligo di pagamento della somma di lire 5.000.000 milioni, salvo altro importo ritenuto di giustizia, per ogni giorno di ritardo nella ottemperanza degli ordini sopra indicati.
Lamenta, in buona sostanza, la ricorrente, dal 1994 operante nel settore della vendita di polizze assicurative per telefono o tramite internet, che all’utente di internet che digiti, quale parola per la ricerca, “Genertel” tramite il motore di ricerca “Virgilio” – ma la stessa cosa accade con i motori di ricerca Godado ed Altavista, compare anche la indicizzazione del sito della concorrente Crowe Italia, attiva dal 1998 nel mercato assicurativo come rappresentante per l’Italia di uno dei sindacati dei Lloyd’s di Londra (cfr. la stampa delle pagine web depositate in atti)
Evidenzia la ricorrente che visualizzando il file sorgente della pagine HTML della Crowe Italia appaiono inserite “etichette nascoste” e cioè parole che se digitate dall’utente per la ricerca conducono a Crowe Italia (cfr. la stampa della visualizzazione della pagina web in versione HTML sita all’indirizzo http://www.crowe.it/index .htm).
Di contro, la società resistente deduce che una cosa è l’elenco/indice dei siti richiamati dalle parole chiavi digitate dall’utente della rete ed altra cosa è il “sito” cui corrisponde il dominio registrato da ciascuna azienda che intenda dare visibilità nel “cyberspazio” ai propri servizi o prodotti. Dunque, secondo la Crowe Italia, deve ritenersi dirimente la circostanza, non considerata dalla ricorrente, che il motore di ricerca si limita, nel caso proposto all’esame dal Tribunale, ad informare l’utente della rete dell’esistenza nonché dell’indirizzo internet dei vari operatori commerciali ivi presenti attraverso l’impiego di parole chiavi e riferimenti incrociati all’uopo combinati.
Com’è noto, con il termine mega-tag si fa riferimento a quelle parole chiavi, codificate nel linguaggio della rete – html – e non immediatamente visibili sulla pagina web che i motori di ricerca utilizzano per individuare ed indicizzare i veri siti presenti sulla rete.
Nel caso di specie, l’uso da parte di Crowe Italia, quale meta-tag, della parola Genertel, che contraddistingue l’attività assicurativa per telefono o via internet della ricorrente, dipende esclusivamente dallo scopo, così perseguito dalla resistente, di far comparire, tra i risultati della ricerca dell’utente della rete, il proprio sito e dunque, la propria presenza sul mercato dell’assicurazione RCA grazie alla notorietà raggiunta nel settore per cui è causa dalla medesima ricorrente, detentrice di una rilevante quota di mercato – dato non contestato – riportato nel ricorso introduttivo sulla base delle rilevazioni ufficiali ANIA – ed impegnata in onerose campagne pubblicitarie sui media.
Non v’è dubbio, del resto, che anche la semplice conoscenza, da parte dell’utente di internet, dell’esistenza di altri prodotti o servizi comparabili con quelli della società istante, conoscenza ottenuta dalla Crowe Italia sfruttando slealmente i risultati degli sforzi imprenditoriali della concorrente e magari offrendo anche prodotti o servizi analoghi ed a prezzi migliori, è idonea ad influenzare la scelta del consumatore.
Deve, in conclusione, ritenersi prevalente l’esigenza, tutelata dall’ordinamento e segnatamente dall’art. 2598, n. 3, C.C., che ciascun imprenditore nella lotta con i concorrenti per l’acquisizione di più favorevoli posizioni di mercato, si avvalga di mezzi suoi propri e non tragga invece vantaggio in maniera parassitaria, per quanto sopra rilevato dall’effetto di “agganciamento” ai risultati dei mezzi impiegati da altri.
Va inibito l’uso del meta-tag nei termini sopra indicati e la resistente provvederà a che nei motori di ricerca sia eliminata la presente parola Genertel. Tale misura, peraltro, appare sufficiente a realizzare le esigenza cautelari rappresentate dalla ricorrente.
P. Q. M.
Accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l’effetto, ordina alla Crowe Italia Srl di eliminare immediatamente il riferimento Genertel del sorgente sulla pagina html sita all’indirizzo www.crowe.it/index.htm e da tutte le altre pagine web poste entro il dominio crowe.it contenenti il nome della ricorrente alla quale assegna il termine di giorni 30 per la proposizione della causa di merito.
Roma, 18 gennaio 2001
Il Giudice Designato
O. De Masi